Art. 247 · Autorità di vigilanza del gruppo

Art. 247

Autorità di vigilanza del gruppo

In vigore dal 25 nov 2009
Autorità di vigilanza del gruppo 1.   Un’autorità di vigilanza unica, responsabile del coordinamento e dell’esercizio della vigilanza del gruppo («autorità di vigilanza del gruppo»), è designata fra le autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. 2.   Quando la stessa autorità di vigilanza è competente per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo, la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata da detta autorità di vigilanza. In tutti gli altri casi, fatto salvo il paragrafo 3, la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata: a) se la capogruppo è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall’autorità di vigilanza che l’ha autorizzata; b) se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall’autorità di vigilanza individuata secondo le seguenti modalità: i) se l’impresa madre di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione è una società di partecipazione assicurativa, dall’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione; ii) se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, e una di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la società di partecipazione assicurativa, dall’autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in detto Stato membro; iii) se a capo del gruppo vi sono più società di partecipazione assicurativa con sede in vari Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall’autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato; iv) se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa e nessuna di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la società di partecipazione assicurativa, dall’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato; o v) se il gruppo non ha un’impresa madre, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai punti da i) a iv), dall’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato. 3.   In casi particolari, le autorità di vigilanza interessate, su richiesta di una di loro, possono adottare la decisione congiunta di derogare ai criteri fissati al paragrafo 2 qualora la loro applicazione non fosse opportuna, tenuto conto della struttura del gruppo e dell’importanza relativa delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari paesi, e designare un’altra autorità di vigilanza come autorità di vigilanza del gruppo. A tal scopo, ciascuna delle autorità di vigilanza interessate può chiedere che sia avviata una discussione sull’opportunità di applicare i criteri di cui al paragrafo 2. Tale discussione si tiene al massimo con cadenza annuale. Le autorità di vigilanza interessate fanno tutto quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta sulla scelta dell’autorità di vigilanza di gruppo entro tre mesi dalla richiesta di discussione. Prima di adottare la loro decisione, le autorità di vigilanza interessate danno al gruppo la possibilità di esprimere il suo parere. 4.   Durante il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 3, terzo comma, ciascuna delle autorità di vigilanza interessate può chiedere che si consulti il CEIOPS. In caso di consultazione del CEIOPS, tale periodo è prolungato di due mesi. 5.   Qualora il CEIOPS sia consultato, le autorità di vigilanza interessate tengono debitamente conto del parere da esso formulato prima di adottare la loro decisione congiunta. La decisione congiunta é pienamente motivata e contiene la spiegazione degli eventuali scostamenti significativi dalle posizioni adottate dal CEIOPS. 6.   In mancanza di una decisione congiunta che deroga ai criteri fissati al paragrafo 2, la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata dall’autorità di vigilanza individuata a norma del paragrafo 2. 7.   Il CEIOPS informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, almeno una volta all’anno, delle maggiori difficoltà incontrate nell’applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6. Qualora nell’applicazione dei criteri fissati ai paragrafi 2 e 3 emergano difficoltà di rilievo, la Commissione adotta misure di attuazione che specificano tali criteri. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 8.   Qualora in uno Stato membro esistano più autorità di vigilanza preposte all’esercizio della vigilanza prudenziale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, tale Stato membro adotta i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento tra dette autorità.
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