Art. 245
Vigilanza sulle operazioni infragruppo
In vigore dal 25 nov 2009
Vigilanza sulle operazioni infragruppo
1. La vigilanza sulle operazioni infragruppo è esercitata conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, all’ e al capo III.
2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione o le società di partecipazione assicurativa segnalino all’autorità di vigilanza del gruppo, a intervalli regolari e almeno una volta all’anno, tutte le operazioni infragruppo significative effettuate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell’ambito del gruppo, comprese quelle effettuate con persone fisiche che hanno stretti legami con una qualunque delle imprese del gruppo.
Inoltre, gli Stati membri impongono che le operazioni infragruppo molto significative siano segnalate il più rapidamente possibile.
Le informazioni necessarie sono trasmesse all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa o dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall’autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.
Le operazioni infragruppo sono soggette al riesame da parte delle autorità di di vigilanza del gruppo.
3. L’autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, individua il tipo di operazione infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione di un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Si applica, mutatis mutandis, l’, paragrafo 3.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la Commissione può adottare misure di attuazione in materia di definizione e di individuazione delle operazioni infragruppo significative e della relativa segnalazione.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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