Art. 242 · Riesame

Art. 242

Riesame

In vigore dal 25 nov 2009
Riesame 1.   Entro il 31 ottobre 2014, la Commissione elabora una valutazione sull’applicazione del titolo III, in particolare in merito alla cooperazione tra autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza e sul suo funzionamento, sul regime giuridico del CEIOPS e sulle prassi di vigilanza legate alla fissazione delle maggiorazioni di capitale e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da proposte di modifica della presente direttiva. 2.   Entro il 31 ottobre 2015, la Commissione elabora una valutazione sui vantaggi del miglioramento della vigilanza di gruppo e della gestione del capitale nell’ambito di un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione, facendo riferimento alla comunicazione COM(2008)0119 e alla relazione del 16 ottobre 2008 della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo su tale proposta (A6-0413/2008). Tale valutazione indica eventuali misure per potenziare una sana gestione transfrontaliera dei gruppi assicurativi, in particolare per quanto concerne la gestione di rischi e attività. Nella propria valutazione la Commissione tiene conto, tra l’altro, dell’evoluzione e dei progressi riguardanti: a) un quadro armonizzato in materia di intervento precoce; b) prassi di gestione centralizzata del rischio del gruppo e di funzionamento dei modelli interni al gruppo, compresa la verifica in condizioni di stress; c) operazioni infragruppo e concentrazioni dei rischi; d) l’andamento nel tempo degli effetti di diversificazione e della concentrazione; e) un quadro giuridicamente vincolante per la mediazione delle controversie di vigilanza; f) un quadro armonizzato in materia di trasferibilità delle attività, insolvenza e procedure di liquidazione che elimini dal diritto societario nazionale le pertinenti barriere alla trasferibilità delle attività; g) un livello equivalente di protezione dei contraenti e dei beneficiari delle imprese appartenenti allo stesso gruppo, in particolare in situazioni di crisi; h) una soluzione armonizzata e adeguatamente finanziata su scala comunitaria per i regimi di garanzia assicurativa; i) un quadro armonizzato e giuridicamente vincolante per le autorità competenti, le banche centrali e i ministeri delle finanze, che copra la gestione, la risoluzione e la condivisione degli oneri fiscali delle crisi e che allinei i poteri di vigilanza alle responsabilità fiscali. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da proposte di riesame della presente direttiva.
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