Art. 240 · Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: fine delle deroghe per un’impresa figlia

Art. 240

Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: fine delle deroghe per un’impresa figlia

In vigore dal 25 nov 2009
Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: fine delle deroghe per un’impresa figlia 1.   Le norme di cui agli cessano di essere applicabili quando: a) la condizione di cui all’, lettera a) non è più soddisfatta; b) la condizione di cui all’, lettera b) non è più soddisfatta e il gruppo non ne ripristina l’osservanza entro un termine adeguato; c) le condizioni di cui all’, lettere c) e d), non sono più soddisfatte. Nel caso di cui al primo comma, lettera a), se l’autorità di vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, di non includere più l’impresa figlia nella vigilanza del gruppo da essa esercitata, ne informa immediatamente l’autorità di vigilanza interessata e l’impresa madre. Ai fini dell’, lettere b), c) e d), l’impresa madre ha la responsabilità di assicurare che le condizioni siano soddisfatte su base continuativa. In caso di inosservanza, ne informa immediatamente l’autorità di vigilanza del gruppo e l’autorità di vigilanza dell’impresa figlia interessata. L’impresa madre presenta un piano mirante a ripristinare l’osservanza entro un termine adeguato. Fatto salvo il terzo comma, l’autorità di vigilanza del gruppo verifica almeno una volta all’anno, di sua iniziativa, che le condizioni di cui all’, lettere b), c) e d), continuino ad essere soddisfatte. L’autorità di vigilanza del gruppo procede a tale verifica anche su richiesta dell’autorità di vigilanza interessata, quando quest’ultima abbia serie riserve in merito al rispetto continuativo di tali condizioni. Se la verifica evidenzia debolezze, l’autorità di vigilanza del gruppo impone all’impresa madre di presentare un piano mirante a ripristinare l’osservanza entro un termine adeguato. Se, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza del gruppo stabilisce che il piano di cui al terzo o al quinto comma è insufficiente o che non è stato attuato entro i termini concordati, essa conclude che le condizioni di cui all’, lettere b), c) e d), non sono più soddisfatte e ne informa immediatamente l’autorità di vigilanza interessata. 2.   Il regime previsto dagli si applica nuovamente se l’impresa madre presenta una nuova domanda e ottiene una decisione favorevole secondo la procedura di cui all’.
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