Art. 237 · Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: decisione sulla domanda

Art. 237

Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: decisione sulla domanda

In vigore dal 25 nov 2009
Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: decisione sulla domanda 1.   In caso di domanda di autorizzazione ad essere assoggettati alle disposizioni degli , le autorità di vigilanza interessate collaborano nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza, sulla base di una piena consultazione reciproca, al fine di decidere se accordare o meno l’autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione. La domanda di cui al primo comma è presentata unicamente all’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia. Tale autorità di vigilanza informa e trasmette immediatamente la domanda completa alle altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza. 2.   Le autorità di vigilanza interessate fanno quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda completa da parte di tutte le autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza. 3.   Durante il periodo di cui al paragrafo 2, in caso di divergenza di opinioni in merito all’approvazione della domanda di cui al paragrafo 1, l’autorità di vigilanza del gruppo o una delle altre autorità di vigilanza interessate, può consultare il CEIOPS. In caso di consultazione del CEIOPS, tutte le autorità di vigilanza interessate sono informate e il periodo di cui al paragrafo 2 è prorogato di un mese. Quando il CEIOPS è stato consultato, le autorità di vigilanza interessate tengono debitamente conto di tale parere prima di adottare la decisione congiunta. 4.   L’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia trasmette al richiedente la decisione congiunta di cui ai paragrafi 2 e 3 e motiva pienamente la decisione che contiene, qualora il CEIOPS sia stato consultato, la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dalla posizione adottata dal CEIOPS. La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. 5.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3, l’autorità di vigilanza del gruppo decide autonomamente in merito alla domanda. Ai fini dell’adozione della sua decisione, l’autorità di vigilanza del gruppo tiene debitamente conto di quanto segue: a) eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate, formulati entro i termini previsti; b) eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio, formulate entro i termini previsti; c) il parere formulato dal CEIOPS, qualora esso sia stato consultato. La decisione è pienamente motivata e contiene la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve delle altre autorità di vigilanza interessate e dal parere del CEIOPS. L’autorità di vigilanza del gruppo trasmette copia della decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate.
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