Art. 234
Misure di attuazione
In vigore dal 25 nov 2009
Misure di attuazione
La Commissione adotta misure di attuazione che specificano i principi tecnici e i metodi di cui agli articoli da 220 a 229 e l’applicazione degli articoli da 230 a 233 per assicurare l’applicazione uniforme nella Comunità.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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