Art. 234 · Misure di attuazione

Art. 234

Misure di attuazione

In vigore dal 25 nov 2009
Misure di attuazione La Commissione adotta misure di attuazione che specificano i principi tecnici e i metodi di cui agli articoli da 220 a 229 e l’applicazione degli articoli da 230 a 233 per assicurare l’applicazione uniforme nella Comunità. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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