Art. 230
Metodo 1 (metodo standard): metodo basato sul bilancio consolidato
In vigore dal 25 nov 2009
Metodo 1 (metodo standard): metodo basato sul bilancio consolidato
1. Il calcolo della solvibilità di gruppo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è effettuato a partire dal bilancio consolidato.
La solvibilità di gruppo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra:
a)
i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati;
b)
il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati.
Per il calcolo dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo basato sui dati consolidati si applicano le disposizioni di cui al titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3 e al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3.
2. Il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo basato sui dati consolidati (requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato) è calcolato sulla base della formula standard o di un modello interno approvato, secondo modalità conformi ai principi generali, rispettivamente, del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 2 e del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 3.
Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi:
a)
il requisito patrimoniale minimo, di cui all’, dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;
b)
la quota proporzionale del requisito patrimoniale minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate.
Tale minimo è coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell’, paragrafo 4.
Per determinare se detti fondi propri ammissibili consentano di coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano, mutatis mutandis, i principi di cui agli articoli da 221 a 229. Si applica, mutatis mutandis, l’, paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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