Art. 23 · Programma di attività

Art. 23

Programma di attività

In vigore dal 25 nov 2009
Programma di attività 1.   Il programma di attività di cui all’, paragrafo 1, lettera c), contiene indicazioni o giustificazioni riguardanti: a) la natura dei rischi o degli impegni che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione si propone di garantire; b) il tipo di accordi di riassicurazione che l’impresa di riassicurazione intende concludere con le imprese cedenti; c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione; d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo; e) le previsioni circa le spese d’impianto dei servizi amministrativi e dell’organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 dell’allegato I, parte A i mezzi di cui l’impresa di assicurazione dispone per fornire l’assistenza promessa. 2.   Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, il programma contiene, per i primi tre esercizi sociali: a) la probabile situazione di tesoreria; b) le previsioni del futuro requisito patrimoniale di solvibilità, di cui al capo VI, sezione 4, sottosezione 1, sulla base della probabile situazione di tesoreria di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni; c) le previsioni del futuro requisito patrimoniale minimo, di cui agli , sulla base della probabile situazione di tesoreria di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni; d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità; e) per quanto riguarda l’assicurazione non vita e la riassicurazione, in aggiunta: i) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni; ii) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri; f) per quanto riguarda l’assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-23