Art. 228 · Enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari partecipati

Art. 228

Enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari partecipati

In vigore dal 25 nov 2009
Enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari partecipati Per il calcolo della solvibilità di gruppo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un’impresa partecipante di un ente creditizio, di un’impresa di investimento o di un ente finanziario, gli Stati membri consentono alle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti di applicare, mutatis mutandis, il metodo 1 o il metodo 2 di cui all’allegato I della direttiva 2002/87/CE. Tuttavia, il metodo 1 di cui al predetto allegato è applicato soltanto qualora l’autorità di vigilanza del gruppo è convinta che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese che sarebbero incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo. Tuttavia, gli Stati membri consentono alle rispettive autorità di vigilanza, qualora queste ultime abbiano il ruolo di autorità di vigilanza del gruppo nei confronti di un determinato gruppo, di decidere, su richiesta dell’impresa partecipante o di propria iniziativa, di dedurre eventuali partecipazioni di cui al primo comma dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo dell’impresa partecipante.
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