Art. 226 · Società di partecipazione assicurativa intermedie

Art. 226

Società di partecipazione assicurativa intermedie

In vigore dal 25 nov 2009
Società di partecipazione assicurativa intermedie 1.   Nel calcolo della solvibilità di gruppo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un’impresa di assicurazione partecipata, in un’impresa di riassicurazione partecipata o in un’impresa di assicurazione di paesi terzi o in un’impresa di riassicurazione di paesi terzi tramite una società di partecipazione assicurativa, si tiene conto della situazione di detta società di partecipazione assicurativa. Ai fini esclusivi di tale calcolo, la società di partecipazione assicurativa intermedia è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3 per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezione 1, 2 e 3 per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità. 2.   Nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa intermedia detiene debiti subordinati o altri fondi propri ammissibili soggetti alle limitazioni di cui all’, essi sono riconosciuti come fondi propri ammissibili a concorrenza degli importi calcolati applicando i limiti fissati all’ ai fondi propri ammissibili totali in essere a livello di gruppo rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo. I fondi propri ammissibili di una società di partecipazione assicurativa intermedia che, qualora fossero detenuti da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, richiederebbero la previa approvazione dell’autorità di vigilanza conformemente all’, possono essere inclusi nel calcolo della solvibilità di gruppo se debitamente approvati dall’autorità di vigilanza del gruppo.
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