Art. 221 · Inclusione della quota proporzionale

Art. 221

Inclusione della quota proporzionale

In vigore dal 25 nov 2009
Inclusione della quota proporzionale 1.   Il calcolo della solvibilità di gruppo tiene conto della quota proporzionale detenuta dall’impresa partecipante nelle sue imprese partecipate. Ai fini del primo comma, la quota proporzionale corrisponde ad uno dei due elementi seguenti: a) se è applicato il metodo 1, le percentuali ammesse per redigere il bilancio consolidato; o b) se è applicato il metodo 2, la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, dall’impresa partecipante. Tuttavia, indipendentemente dal metodo utilizzato, se l’impresa partecipata è un’impresa figlia e non ha sufficienti fondi propri ammissibili per coprire il suo requisito patrimoniale di solvibilità, si tiene conto del totale del deficit di solvibilità dell’impresa figlia. Se, a parere delle autorità di vigilanza, la responsabilità dell’impresa madre è rigorosamente limitata alla quota di capitale da essa detenuta, l’autorità di vigilanza del gruppo può tuttavia consentire che il deficit di solvibilità dell’impresa figlia sia considerato su base proporzionale. 2.   L’autorità di vigilanza del gruppo determina, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso, la quota proporzionale di cui tener conto nei seguenti casi: a) quando non vi sono legami patrimoniali tra alcune delle imprese del gruppo; b) quando un’autorità di vigilanza ha stabilito che la detenzione, diretta o indiretta, di diritti di voto o di capitale di un’impresa è assimilabile ad una partecipazione, perché, a suo giudizio, è effettivamente esercitata un’influenza significativa su detta impresa; c) quando un’autorità di vigilanza ha stabilito che un’impresa è un’impresa madre di un’altra impresa, perché, a suo giudizio, la prima esercita effettivamente un’influenza dominante sulla seconda.
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