Art. 220 · Scelta del metodo

Art. 220

Scelta del metodo

In vigore dal 25 nov 2009
Scelta del metodo 1.   Il calcolo della solvibilità a livello di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’, paragrafo 2, lettera a), è effettuato conformemente ai principi tecnici e ad uno dei metodi di cui agli articoli da 221 a 233. 2.   Gli Stati membri dispongono che il calcolo della solvibilità a livello di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’, paragrafo 2, lettera a), sia effettuato conformemente al metodo 1 descritto negli articoli da 230 a 232. Tuttavia, gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza, quando queste assumono il ruolo di autorità di vigilanza di gruppo nei confronti di un determinato gruppo, di decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso, di applicare al gruppo il metodo 2 descritto negli o una combinazione del metodo 1 e del metodo 2, qualora l’applicazione del solo metodo 1 fosse inappropriata.
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