Art. 219
Frequenza del calcolo
In vigore dal 25 nov 2009
Frequenza del calcolo
1. L’autorità di vigilanza del gruppo assicura che i calcoli di cui all’, paragrafi 2 e 3 siano effettuati almeno una volta all’anno o dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o dalla società di partecipazione assicurativa.
I dati pertinenti e i risultati del calcolo sono trasmessi all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa o dall’impresa del gruppo indicata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione con altre autorità di vigilanza interessate e con il gruppo stesso.
2. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione e la società di partecipazione assicurativa sorvegliano su base continuativa il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo comunicato, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all’autorità di vigilanza del gruppo.
Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, le autorità di vigilanza del gruppo possono chiedere che il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sia ricalcolato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:138:oj#art-219