Art. 218 · Vigilanza sulla solvibilità di gruppo

Art. 218

Vigilanza sulla solvibilità di gruppo

In vigore dal 25 nov 2009
Vigilanza sulla solvibilità di gruppo 1.   La vigilanza sulla solvibilità di gruppo è esercitata conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, all’ e al capo III. 2.   Nei casi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti di assicurare la disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente alle sottosezioni 2, 3 e 4. 3.   Nei casi di cui all’, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo di assicurare la disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo calcolato conformemente alla sottosezione 5. 4.   I requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggetti al riesame da parte dell’autorità di vigilanza del gruppo conformemente al capo III. Si applicano, mutatis mutandis, l’ e l’, paragrafi da 1 a 4. 5.   Non appena l’impresa partecipante rileva e comunica all’autorità di vigilanza del gruppo che il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo non è più rispettato o che esso rischia di non essere rispettato nei successivi tre mesi, l’autorità di vigilanza del gruppo informa le altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza, che procedono all’esame della situazione del gruppo.
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