Art. 217
Impresa madre che copre diversi Stati membri
In vigore dal 25 nov 2009
Impresa madre che copre diversi Stati membri
1. Se gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di adottare la decisione di cui all’, essi le autorizzano altresì a decidere di concludere un accordo con le autorità di vigilanza di altri Stati membri nei quali sia presente un’altra impresa capogruppo partecipata a livello nazionale, allo scopo di esercitare la vigilanza del gruppo a livello di un sottogruppo che copra diversi Stati membri.
Se le autorità di vigilanza interessate hanno concluso l’accordo di cui al primo comma, la vigilanza di gruppo non è esercitata a livello delle imprese capogruppo di cui all’ presenti negli Stati membri diversi dallo Stato membro dove è situato il sottogruppo di cui al primo comma del presente paragrafo.
2. Si applica, mutatis mutandis, l’, paragrafi da 2 a 6.
3. La Commissione può adottare misure di attuazione che specificano le circostanze in cui può essere adottata la decisione di cui al paragrafo 1.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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