Art. 216 · Impresa capogruppo a livello nazionale

Art. 216

Impresa capogruppo a livello nazionale

In vigore dal 25 nov 2009
Impresa capogruppo a livello nazionale 1.   Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o la società di partecipazione assicurativa con sede nella Comunità, di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), non ha sede nello stesso Stato membro dell’impresa capogruppo a livello comunitario di cui all’, gli Stati membri possono consentire alle loro autorità di vigilanza di decidere, previa consultazione con l’autorità di vigilanza del gruppo e dell’impresa capogruppo a livello comunitario, di assoggettare alla vigilanza di gruppo l’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o la società di partecipazione assicurativa capogruppo a livello nazionale. In tal caso, l’autorità di vigilanza spiega le ragioni della sua decisione sia all’autorità di vigilanza del gruppo che all’impresa capogruppo a livello comunitario. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 218 a 258, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6. 2.   L’autorità di vigilanza può limitare la vigilanza del gruppo sull’impresa capogruppo a livello nazionale a una o più sezioni del capo II. 3.   Se l’autorità di vigilanza decide di applicare all’impresa capogruppo a livello nazionale il capo II, sezione 1, la scelta del metodo effettuata conformemente all’ dall’autorità di vigilanza del gruppo in rapporto all’impresa capogruppo a livello comunitario di cui all’ è riconosciuta come determinante e applicata dall’autorità di vigilanza dello Stato membro interessato. 4.   Se l’autorità di vigilanza decide di applicare all’impresa capogruppo a livello nazionale, il capo II, sezione 1, e se l’impresa capogruppo a livello comunitario di cui all’ ha ottenuto, conformemente all’ o all’, paragrafo 5, l’autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dall’autorità di vigilanza nello Stato membro interessato. In tal caso, se l’autorità di vigilanza ritiene che il profilo di rischio dell’impresa capogruppo a livello nazionale si discosti significativamente dal modello interno approvato a livello comunitario, e fino a quando l’impresa non risolve adeguatamente le riserve dell’autorità di vigilanza, quest’ultima può decidere di imporre una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo di tale impresa risultante dall’applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione del requisito patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre all’impresa di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sulla base della formula standard. L’autorità di vigilanza spiega le ragioni di tali decisioni sia all’impresa che all’autorità di vigilanza del gruppo. 5.   Se l’autorità di vigilanza decide di applicare il capo II, sezione 1, all’impresa capogruppo a livello nazionale, detta impresa non è autorizzata a presentare, conformemente all’ o all’, la domanda di autorizzazione ad assoggettare una delle sue imprese figlie agli . 6.   Se gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di adottare la decisione di cui al paragrafo 1, essi assicurano che dette decisioni non possano essere prese o mantenute qualora l’impresa capogruppo a livello nazionale sia un’impresa figlia dell’impresa capogruppo a livello comunitario di cui all’ e quest’ultima abbia ottenuto, conformemente all’ o 243, l’autorizzazione ad assoggettare detta impresa figlia agli . 7.   La Commissione può adottare misure di attuazione che specificano le circostanze in cui può essere adottata la decisione di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-216