Art. 214 · Ambito di applicazione della vigilanza di gruppo

Art. 214

Ambito di applicazione della vigilanza di gruppo

In vigore dal 25 nov 2009
Ambito di applicazione della vigilanza di gruppo 1.   L’esercizio della vigilanza di gruppo conformemente all’ non implica che le autorità di vigilanza siano tenute ad esercitare la vigilanza in relazione alle imprese di assicurazione di paesi terzi, alle imprese di riassicurazione di paesi terzi, alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente, fatto salvo l’ per quanto riguarda le società di partecipazione assicurativa. 2.   L’autorità di vigilanza di gruppo può decidere caso per caso di non includere un’impresa nella vigilanza del gruppo di cui all’ se: a) l’impresa è situata in un paese terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatto salvo il disposto dell’; b) l’impresa da includere presenta un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo; o c) l’inclusione dell’impresa è inopportuna o fuorviante in rapporto agli obiettivi della vigilanza di gruppo. Tuttavia, se varie imprese dello stesso gruppo, considerate individualmente, possono essere escluse ai sensi del primo comma, lettera b), esse devono essere comunque incluse se, collettivamente, presentano un interesse non trascurabile. Quando è del parere che un’impresa di assicurazione o di riassicurazione non dovrebbe essere inclusa nella vigilanza di gruppo di cui al primo comma, lettere b) o c), l’autorità di vigilanza di gruppo consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione. Quando l’autorità di vigilanza di gruppo non include un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nella vigilanza del gruppo di cui al primo comma, lettere b) o c), le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa è situata possono chiedere all’impresa capogruppo di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-214