Art. 211
Società veicolo
In vigore dal 25 nov 2009
Società veicolo
1. Gli Stati membri permettono lo stabilimento sul loro territorio di società veicolo subordinatamente all’approvazione preventiva delle autorità di vigilanza.
2. Per assicurare l’adozione di un’impostazione armonizzata in merito alle società veicolo, la Commissione adotta misure di attuazione che fissano quanto segue:
a)
la portata dell’autorizzazione;
b)
le condizioni obbligatorie da includere in tutti i contratti stipulati;
c)
i requisiti di competenza e onorabilità di cui all’ dei gestori della società veicolo;
d)
i requisiti di competenza ed onorabilità per azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata nella società veicolo;
e)
le procedure amministrative e contabili adeguate, i meccanismi adeguati di controllo interno e i requisiti in materia di gestione dei rischi;
f)
i requisiti in materia di resoconto contabile e di informazioni prudenziali e statistiche;
g)
i requisiti di solvibilità.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
3. Le società veicolo autorizzate anteriormente al 31 ottobre 2012 sono soggette alla legge dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 si applicano a qualsiasi nuova attività intrapresa da tali società veicolo successivamente a tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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