Art. 210 · Riassicurazione «finite»

Art. 210

Riassicurazione «finite»

In vigore dal 25 nov 2009
Riassicurazione «finite» 1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che stipulano contratti di riassicurazione «finite» o esercitano attività di riassicurazione «finite» siano in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività e riferirne in merito. 2.   Per assicurare l’adozione di un’impostazione armonizzata in merito alle attività di riassicurazione «finite», la Commissione può adottare misure di attuazione con le quali specifica le disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda la sorveglianza, la gestione e il controllo dei rischi derivanti dall’attività di riassicurazione «finite». Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende per riassicurazione «finite» una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di «timing» eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l’intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: a) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo; b) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel corso del tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio ricercato.
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