Art. 207
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
In vigore dal 25 nov 2009
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
Gli Stati membri possono esigere da qualsiasi impresa di assicurazione che pratica a proprio rischio l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel loro territorio, il rispetto delle disposizioni specifiche previste nella loro legislazione nazionale per tale assicurazione, ad eccezione delle disposizioni relative alla sorveglianza finanziaria, le quali rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine.
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