Art. 20
Sede delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione
In vigore dal 25 nov 2009
Sede delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione
Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione abbiano la sede centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria.
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