Art. 196
Collaborazione all’applicazione
In vigore dal 25 nov 2009
Collaborazione all’applicazione
La Commissione e le autorità di vigilanza degli Stati membri collaborano strettamente allo scopo di esaminare le difficoltà che potrebbero sorgere nell’applicazione della presente sezione.
Nell’ambito di tale collaborazione sono esaminate, in particolare, le eventuali prassi da cui risulti che il coassicuratore delegatario non assume le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione, o che i rischi non richiedono palesemente la partecipazione di più assicuratori ai fini della loro garanzia.
Storico versioni
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