Art. 192
Riserve tecniche
In vigore dal 25 nov 2009
Riserve tecniche
L’ammontare delle riserve tecniche è determinato dai vari coassicuratori secondo le norme previste dallo Stato membro di origine, oppure, in mancanza di tali norme, secondo la prassi vigente in tale Stato.
Tuttavia, le riserve tecniche sono almeno uguali a quelle determinate dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.
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