Art. 190
Operazioni di coassicurazione comunitaria
In vigore dal 25 nov 2009
Operazioni di coassicurazione comunitaria
1. La presente sezione si applica alle operazioni di coassicurazione comunitaria che si riferiscono ad uno o più dei rischi classificati nei rami da 3 a 16 dell’allegato I, parte A, e che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
il rischio è un grande rischio;
b)
il rischio è coperto da due o più imprese assicuratrici, in qualità di coassicuratori, di cui una è coassicuratore delegatario, tra le quali non esiste un rapporto di reciproca solidarietà, mediante contratto unico con premio globale e per una stessa durata;
c)
tale rischio è situato all’interno della Comunità;
d)
ai fini della copertura del rischio il coassicuratore delegatario è trattato come l’impresa di assicurazione che copre la totalità del rischio;
e)
almeno uno dei coassicuratori partecipa al contratto tramite la sede ovvero una succursale stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario;
f)
il coassicuratore delegatario assume in pieno le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione e in particolare determina le condizioni di assicurazione e di fissazione delle tariffe.
2. Gli articoli da 147 a 152 si applicano unicamente al coassicuratore delegatorio.
3. Le operazioni di coassicurazione che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1 continuano ad essere soggette alle disposizioni della presente direttiva tranne quelle della presente sezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:138:oj#art-190