Art. 19 · Stretti legami

Art. 19

Stretti legami

In vigore dal 25 nov 2009
Stretti legami Quando sussistono stretti legami tra l’impresa di assicurazione o l’impresa di riassicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità di vigilanza accordano l’autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l’effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità di vigilanza negano l’autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’impresa di assicurazione o di riassicurazione ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all’applicazione di tali disposizioni, ostacolano l’effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità di vigilanza esigono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione forniscano loro le informazioni che sollecitano per tenere costantemente sotto controllo il rispetto delle condizioni di cui al primo comma.
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