Art. 183 · Informazioni generali per i contraenti

Art. 183

Informazioni generali per i contraenti

In vigore dal 25 nov 2009
Informazioni generali per i contraenti 1.   Prima della conclusione di un contratto di assicurazione non vita, il contraente deve essere informato dall’impresa di assicurazione non vita in merito a quanto segue: a) la legge applicabile al contratto, qualora le parti non abbiano la libertà di scelta; b) il fatto che le parti abbiano la libertà di scegliere la legge applicabile e la legge che l’assicuratore propone di scegliere. L’impresa di assicurazione informa inoltre il contraente delle disposizioni relative alla gestione dei reclami dei contraenti in merito al contratto, compresa l’eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità per il contraente di promuovere un’azione giudiziaria. 2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano soltanto se il contraente è una persona fisica. 3.   Le modalità di attuazione dei paragrafi 1 e 2 sono fissate dallo Stato membro in cui è situato il rischio.
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