Art. 181 · Assicurazione non vita

Art. 181

Assicurazione non vita

In vigore dal 25 nov 2009
Assicurazione non vita 1.   Gli Stati membri non prescrivono l’approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari ed altri stampati che l’impresa di assicurazione abbia l’intenzione di utilizzare nei propri rapporti con i contraenti. Gli Stati membri possono esigere la comunicazione non sistematica di tali condizioni e di tali altri documenti solo al fine di controllare l’osservanza delle disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione. Tale esigenza non costituisce per l’impresa di assicurazione una condizione preliminare per l’esercizio delle sue attività. 2.   Uno Stato membro che impone l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione può prescrivere che le imprese di assicurazione comunichino alla loro autorità di vigilanza le condizioni generali e speciali di dette assicurazioni prima della loro diffusione. 3.   Gli Stati membri mantengono in vigore o introducono l’obbligo di notifica preliminare o di approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo come elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.
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