Art. 172 · Equivalenza

Art. 172

Equivalenza

In vigore dal 25 nov 2009
Equivalenza 1.   La Commissione adotta misure di attuazione che specificano i criteri per valutare se il regime di solvibilità di un paese terzo applicato all’attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo è equivalente a quello fissato al titolo I. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 2.   La Commissione può, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, e tenendo conto dei criteri adottati conformemente al paragrafo 1, decidere se il regime di solvibilità di un paese terzo applicato all’attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo è equivalente a quello fissato al titolo I. Tali decisioni sono riesaminate regolarmente. 3.   Quando in conformità al paragrafo 2 il regime di solvibilità di un paese terzo è considerato equivalente al regime fissato dalla presente direttiva, i contratti di riassicurazione conclusi con le imprese con sede in detto paese terzo sono trattati al pari dei contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate ai sensi della presente direttiva.
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