Art. 171 · Accordi con paesi terzi

Art. 171

Accordi con paesi terzi

In vigore dal 25 nov 2009
Accordi con paesi terzi La Comunità, mediante accordi con uno o più paesi terzi conclusi conformemente al trattato, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste nella presente sezione, allo scopo di garantire in condizioni di reciprocità un’idonea tutela dei contraenti e degli assicurati degli Stati membri.
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