Art. 170
Revoca dell’autorizzazione delle imprese autorizzate in più Stati membri
In vigore dal 25 nov 2009
Revoca dell’autorizzazione delle imprese autorizzate in più Stati membri
In caso di revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità di cui all’, paragrafo 2, questa ne informa le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa esercita la sua attività, le quali adottano le misure appropriate.
Se la decisione di revoca è motivata dall’insufficienza della solvibilità globale quale è fissata dagli Stati membri che abbiano acconsentito alla richiesta di cui all’, gli Stati membri parti dell’accordo medesimo procedono del pari alla revoca della loro autorizzazione.
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