Art. 17
Forma giuridica delle imprese di assicurazione o di riassicurazione
In vigore dal 25 nov 2009
Forma giuridica delle imprese di assicurazione o di riassicurazione
1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese richiedenti l’autorizzazione a norma dell’ assumano una delle forme giuridiche di cui all’allegato III.
2. Gli Stati membri possono creare imprese che assumano una forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di effettuare operazioni di assicurazione o di riassicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato.
3. La Commissione può adottare misure di attuazione relative all’estensione dell’elenco delle forme di cui all’allegato III.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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