Art. 166 · Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo

Art. 166

Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo

In vigore dal 25 nov 2009
Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo 1.   Ogni Stato membro impone alle succursali aperte nel suo territorio di disporre di un importo di fondi propri ammissibili costituito dagli elementi di cui all’, paragrafo 3. Il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo sono calcolati in conformità delle disposizioni del capo VI, sezioni 4 e 5. Tuttavia, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo si prendono in considerazione, sia per l’assicurazione vita che per l’assicurazione non vita, soltanto le operazioni realizzate dalla succursale interessata. 2.   L’importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del requisito patrimoniale minimo e il minimo assoluto di tale requisito patrimoniale minimo sono costituiti in conformità all’, paragrafo 4. 3.   L’importo ammissibile dei fondi propri di base non è inferiore alla metà del minimo assoluto previsto dall’, paragrafo 1, lettera d). Nei fondi propri di base ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo è incorporata la cauzione depositata in conformità dell’, paragrafo 2, lettera e). 4.   Le attività a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità devono essere localizzate all’interno dello Stato membro di esercizio fino a concorrenza del requisito patrimoniale minimo e, per l’eccedenza, all’interno della Comunità.
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