Art. 163 · Programma di attività della succursale

Art. 163

Programma di attività della succursale

In vigore dal 25 nov 2009
Programma di attività della succursale 1.   Il programma di attività della succursale di cui all’, paragrafo 2, lettera h) contiene quanto segue: a) la natura dei rischi o degli impegni che l’impresa di assicurazione si propone di assumere; b) i principi direttivi in materia di riassicurazione; c) le previsioni del futuro requisito patrimoniale di solvibilità di cui al capo VI, sezione 4, sulla base della probabile situazione di tesoreria, nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni; d) le previsioni del futuro requisito patrimoniale minimo di cui al capo VI, sezione 5 sulla base della probabile situazione di tesoreria, nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni; e) la situazione dei fondi propri ammissibili e dei fondi propri di base ammissibili dell’impresa in relazione al requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo, di cui al capo VI, sezioni 4 e 5; f) le previsioni circa le spese di impianto dei servizi amministrativi e dell’organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 dell’allegato I, parte A, i mezzi disponibili per fornire l’assistenza; g) informazioni sulla struttura del sistema di governance. 2.   Oltre a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, il programma di attività deve contenere quanto segue per i primi tre esercizi sociali: a) la probabile situazione di tesoreria; b) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità; c) per l’assicurazione non vita: i) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni; ii) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri; d) per l’assicurazione vita, un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva. 3.   Per quanto riguarda l’assicurazione vita, gli Stati membri possono esigere che le imprese di assicurazione effettuino la comunicazione sistematica delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che tale requisito possa costituire un presupposto affinché l’impresa di assicurazione vita svolga la sua attività.
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