Art. 162 · Principi dell’autorizzazione e condizioni

Art. 162

Principi dell’autorizzazione e condizioni

In vigore dal 25 nov 2009
Principi dell’autorizzazione e condizioni 1.   Gli Stati membri subordinano al rilascio di un’autorizzazione l’accesso alle attività di cui all’, paragrafo 1, primo comma, per ogni impresa con sede fuori della Comunità. 2.   Lo Stato membro può accordare l’autorizzazione se l’impresa risponde almeno alle seguenti condizioni: a) è abilitata a praticare le operazioni di assicurazione, in conformità della legislazione nazionale da cui essa dipende; b) stabilisce una succursale nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta l’autorizzazione; c) si impegna a istituire, presso la sede della succursale, una contabilità specifica dell’attività che essa vi esercita, e a conservarvi tutti i documenti relativi agli affari trattati; d) designa un rappresentante generale che dev’essere approvato dalle autorità di vigilanza; e) dispone, nello Stato membro in cui è richiesta l’autorizzazione, di attività per un importo almeno uguale alla metà del minimo assoluto prescritto dall’, paragrafo 1, lettera d), per il requisito patrimoniale minimo e deposita un quarto di tale minimo assoluto a titolo di cauzione; f) si impegna a coprire il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo conformemente agli ; g) comunica nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui è richiesta l’autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, esclusa la responsabilità civile del vettore; h) presenta un programma di attività conforme all’; i) soddisfa i requisiti in materia di governance di cui al capo IV, sezione 2. 3.   Ai fini del presente capo, «succursale» indica una presenza permanente nel territorio dello Stato membro di un’impresa di cui al paragrafo 1, che riceva l’autorizzazione in detto Stato membro e che eserciti l’attività di assicurazione.
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