Art. 159 · Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere

Art. 159

Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere

In vigore dal 25 nov 2009
Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere Ogni impresa di assicurazione comunica all’autorità di vigilanza competente dello Stato membro di origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l’importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione, per Stato membro e come segue: a) per l’assicurazione non vita, per gruppi di rami, di cui all’allegato V; b) per l’assicurazione vita, per ciascuno dei rami da I a IX di cui all’allegato II. Per quanto riguarda il ramo 10 dell’allegato I, parte A, esclusa la responsabilità del vettore, l’impresa interessata comunica all’autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri. L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunica, entro termini ragionevoli e su base aggregata, le indicazioni di cui al primo e secondo comma alle autorità di vigilanza di ciascuno Stato membro interessato su loro richiesta.
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