Art. 152 · Rappresentante

Art. 152

Rappresentante

In vigore dal 25 nov 2009
Rappresentante 1.   Ai fini di cui all’, lo Stato membro ospitante esige che l’impresa di assicurazione non vita nomini un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa rispetto a persone che hanno subito un danno che può dar luogo ad una richiesta di indennizzo, anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorità di detto Stato membro in relazione a detti indennizzi. Parimenti, tale rappresentante può essere chiamato a rappresentare l’impresa di assicurazione non vita dinanzi alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la verifica dell’esistenza e della validità delle polizze di assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. 2.   Lo Stato membro ospitante non esige che tale rappresentante svolga per conto dell’impresa di assicurazione non vita che l’ha nominata attività diverse da quelle indicate al paragrafo 1. 3.   La nomina di tale rappresentante non costituisce di per sé apertura di succursale ai sensi dell’. 4.   Ove l’impresa di assicurazione non abbia nominato un rappresentante, gli Stati membri possono approvare che il mandatario nominato ai sensi dell’ della direttiva 2000/26/CE assuma la funzione di rappresentante di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-152