Art. 150 · Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

Art. 150

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

In vigore dal 25 nov 2009
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli 1.   Quando un’impresa di assicurazione non vita, tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro, copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, classificato nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, situato in un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante esige che tale impresa entri a far parte e contribuisca al finanziamento del suo ufficio nazionale d’assicurazione e del suo fondo nazionale di garanzia. 2.   Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è versato soltanto per i rischi, diversi dalla responsabilità civile del vettore, classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, coperti in regime di prestazione di servizi. Tale contributo è calcolato sulla stessa base che per le imprese di assicurazione non vita che coprono tali rischi tramite uno stabilimento situato in detto Stato membro. Il calcolo è fatto con riferimento alla raccolta premi delle imprese di assicurazione per detto ramo nello Stato membro ospitante o al numero di rischi in tale ramo coperti in tale Stato membro. 3.   Lo Stato membro ospitante può imporre alle imprese di assicurazione in regime di prestazione di servizi di rispettare le proprie norme relative alla copertura di rischi aggravati che si applichino alle imprese di assicurazione non vita ivi stabilite.
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