Art. 148 · Notifica da parte dello Stato membro di origine

Art. 148

Notifica da parte dello Stato membro di origine

In vigore dal 25 nov 2009
Notifica da parte dello Stato membro di origine 1.   Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunicano quanto segue, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all’, allo Stato membro o agli Stati membri nel cui territorio l’impresa di assicurazione intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi: a) un attestato indicante che l’impresa di assicurazione copre il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo calcolati in conformità agli ; b) i rami di assicurazione che l’impresa di assicurazione è autorizzata ad esercitare; c) la natura dei rischi o degli impegni che l’impresa di assicurazione si propone di coprire nello Stato membro ospitante. Allo stesso tempo, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano l’impresa di assicurazione interessata di tale comunicazione. 2.   Gli Stati membri nel cui territorio un’impresa di assicurazione non vita si propone di coprire in regime di prestazione di servizi i rischi classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, esclusa la responsabilità del vettore, possono esigere che l’impresa di assicurazione trasmetta quanto segue: a) il nominativo e l’indirizzo del rappresentante di cui all’, paragrafo 1, lettera h); b) una dichiarazione secondo cui è divenuta membro dell’ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro ospitante. 3.   Quando l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, essa comunica entro lo stesso termine all’impresa di assicurazione i motivi del proprio rifiuto. Il rifiuto o la mancata risposta è oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine. 4.   L’impresa di assicurazione può iniziare la propria attività a decorrere dalla data alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.
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