Art. 145 · Condizioni per lo stabilimento di una succursale

Art. 145

Condizioni per lo stabilimento di una succursale

In vigore dal 25 nov 2009
Condizioni per lo stabilimento di una succursale 1.   Gli Stati membri garantiscono che ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro ne dia notifica all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. È assimilata ad una succursale qualsiasi presenza permanente di un’impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale, ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell’impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa come farebbe un’agenzia. 2.   Gli Stati membri prescrivono che ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni seguenti: a) il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale; b) un programma di attività nel quale siano indicati quanto meno il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale; c) il nominativo di una persona che sia dotata di poteri sufficienti ad impegnare nei confronti dei terzi l’impresa di assicurazione o, per quanto riguarda i Lloyd’s, i sottoscrittori interessati e a rappresentarla o a rappresentarli anche dinanzi alle autorità e agli organi giurisdizionali dello Stato membro ospitante («mandatario generale»); d) l’indirizzo nello Stato membro ospitante ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, comprese tutte le comunicazioni destinate al mandatario generale. Per quanto riguarda i Lloyd’s, in caso di controversie nello Stato membro ospitante in relazione a impegni sottoscritti, non risultano per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico. 3.   Qualora un’impresa di assicurazione non vita intenda coprire tramite la succursale i rischi classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, esclusa la responsabilità del vettore, essa presenta una dichiarazione secondo cui è divenuta membro dell’ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro ospitante. 4.   In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del paragrafo 2, lettera b), c) o d), l’impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro in cui è situata tale succursale almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è situata tale succursale possano soddisfare i rispettivi obblighi ai sensi dell’, paragrafi 1, 2 e 3.
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