Art. 140
Divieto della libera disponibilità delle attività situate nel territorio di uno Stato membro
In vigore dal 25 nov 2009
Divieto della libera disponibilità delle attività situate nel territorio di uno Stato membro
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter vietare in conformità della propria legislazione nazionale la libera disponibilità delle attività situate sul loro territorio, su richiesta, nei casi previsti agli articoli da 137 a 139 e all’, paragrafo 2, dello Stato membro di origine dell’impresa, il quale precisa le attività che devono formare oggetto di tali misure.
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