Art. 135
Misure di attuazione
In vigore dal 25 nov 2009
Misure di attuazione
1. Per garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare misure di attuazione che specificano requisiti qualitativi negli ambiti seguenti:
a)
l’identificazione, la misurazione, il monitoraggio, la gestione e la segnalazione dei rischi derivanti dagli investimenti di cui all’, paragrafo 2, primo comma;
b)
l’identificazione, la misurazione, il monitoraggio, la gestione e la segnalazione dei rischi specifici derivanti dagli investimenti in strumenti derivati e attività di cui all’, paragrafo 4, secondo comma.
2. Onde assicurare la coerenza tra settori ed eliminare il disallineamento tra gli interessi delle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti) e gli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione che investono in tali titoli o strumenti, la Commissione adotta misure di attuazione che stabiliscono requisiti negli ambiti seguenti:
a)
requisiti che devono essere soddisfatti dalla cedente affinché un’impresa di assicurazione o di riassicurazione sia autorizzata a investire in tali titoli o strumenti emessi dopo il 1o gennaio 2011, inclusi requisiti che assicurano che la cedente trattenga un interesse economico netto non inferiore al 5 %;
b)
requisiti qualitativi che devono essere soddisfatti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione che investono in detti titoli o strumenti.
3. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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