Art. 134
Localizzazione delle attività e divieto di impegnare attività
In vigore dal 25 nov 2009
Localizzazione delle attività e divieto di impegnare attività
1. Per quanto riguarda i rischi assicurativi situati nella Comunità, gli Stati membri non esigono che le attività detenute a copertura delle riserve tecniche relative a tali rischi siano localizzate all’interno della Comunità o in un determinato Stato membro.
Inoltre, per quanto riguarda gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate conformemente alla presente direttiva o aventi sede in un paese terzo il cui regime di solvibilità sia ritenuto equivalente conformemente all’, gli Stati membri non impongono che le attività rappresentative di tali importi siano situate all’interno della Comunità.
2. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono per la costituzione delle riserve tecniche un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attività a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio, qualora il riassicuratore sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata a norma della presente direttiva.
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