Art. 132 · Principio della persona prudente

Art. 132

Principio della persona prudente

In vigore dal 25 nov 2009
Principio della persona prudente 1.   Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione investano tutte le loro attività conformemente al principio della persona prudente, come specificato ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   Per quanto riguarda il portafoglio delle attività nel suo insieme, le imprese di assicurazione e di riassicurazione investono soltanto in attività e strumenti dei quali possano identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, tenendone opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Tutte le attività, in particolare quelle che coprono il requisito patrimoniale minimo e il requisito patrimoniale di solvibilità, sono investite in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme. Inoltre, la localizzazione di tali attività è tale da assicurare la loro disponibilità. Le attività detenute a copertura delle riserve tecniche sono altresì investite in modo adeguato alla natura e alla durata delle passività assicurative e riassicurative. Tali attività sono investite nel migliore interesse di tutti i contraenti e beneficiari, tenendo conto di ogni obiettivo politico dichiarato. In caso di conflitto di interessi, le imprese di assicurazione, o l’entità che ne gestisce il portafoglio di attività, garantiscono che l’investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti e dei beneficiari. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, per quanto riguarda le attività detenute in relazione ai contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, si applicano il secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo. Qualora le prestazioni previste da un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM come definito nella direttiva 85/611/CEE, oppure al valore di attività contenute in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione, generalmente suddiviso in quote, le riserve tecniche relative a tali prestazioni devono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle suddette quote o, qualora queste non siano definite, dalle suddette attività. Qualora le prestazioni previste da un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al secondo comma, le riserve tecniche relative a tali prestazioni devono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attività di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano al massimo a quelle su cui si basa il valore di riferimento. Qualora le prestazioni di cui al secondo e terzo comma comprendano una garanzia di risultato per l’investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, le attività detenute a copertura delle riserve tecniche addizionali corrispondenti sono soggette alle disposizioni del paragrafo 4. 4.   Fatto salvo il paragrafo 2, per quanto riguarda le attività diverse da quelle di cui al paragrafo 3, si applicano i commi dal secondo al quinto del presente paragrafo. L’uso di strumenti derivati è possibile nella misura in cui contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un’efficace gestione del portafoglio. Gli investimenti e le attività non ammessi alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato sono mantenuti a livelli prudenti. Le attività sono adeguatamente diversificate, in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica nonché l’accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono l’impresa di assicurazione ad un’eccessiva concentrazione di rischi.
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