Art. 129 · Calcolo del requisito patrimoniale minimo

Art. 129

Calcolo del requisito patrimoniale minimo

In vigore dal 25 nov 2009
Calcolo del requisito patrimoniale minimo 1.   Il requisito patrimoniale minimo è calcolato conformemente ai seguenti principi: a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione; b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti e i beneficiari sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora alle imprese di assicurazione e di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attività; c) la funzione lineare di cui al paragrafo 2, utilizzata per calcolare il requisito patrimoniale minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione con un livello di confidenza dell’85 % su un periodo di un anno; d) il suo minimo assoluto è pari a: i) 2 200 000 EUR per le imprese di assicurazione non vita, comprese le imprese di assicurazione captive, salvo il caso in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all’allegato I, parte A, nel qual caso non può essere inferiore a 3 200 000 EUR; ii) 3 200 000 EUR per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive; iii) 3 200 000 EUR per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il requisito patrimoniale minimo non può essere inferiore a 1 000 000 EUR; iv) la somma degli importi di cui ai punti i) e ii) per le imprese di assicurazione di cui all’, paragrafo 5. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il requisito patrimoniale minimo è calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell’impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione. 3.   Fatto salvo il paragrafo 1, lettera d), il requisito patrimoniale minimo non può scendere al di sotto del 25 % né superare il 45 % del requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa, calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezioni 2 o 3, e incluse eventuali maggiorazioni del capitale imposte a norma dell’. Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza, per un periodo che termina non più tardi del 31 ottobre 2014, di esigere che un’impresa di assicurazione o di riassicurazione applichi le percentuali di cui al primo comma esclusivamente al requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa, calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2. 4.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano il loro requisito patrimoniale minimo almeno ogni tre mesi e comunicano il risultato di tale calcolo alle autorità di vigilanza. Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 determina il requisito patrimoniale minimo di un’impresa, quest’ultima fornisce all’autorità di vigilanza le informazioni che consentano un’adeguata comprensione della relativa motivazione. 5.   Entro il 31 ottobre 2017, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione (35), una relazione sulle norme degli Stati membri e sulle prassi delle autorità di vigilanza adottate ai sensi dei paragrafi da 1 a 4. Tale relazione riferisce in particolare sull’uso e sul livello delle percentuali massime e minime di cui al paragrafo 3 e sugli eventuali problemi incontrati dalle autorità di vigilanza e dalle imprese nell’applicazione del presente articolo.
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