Art. 124 · Standard di convalida

Art. 124

Standard di convalida

In vigore dal 25 nov 2009
Standard di convalida Le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono un ciclo regolare di convalida del loro modello interno, che include il monitoraggio del suo buon funzionamento, il riesame della continua adeguatezza delle sue specifiche e il raffronto delle sue risultanze con i dati tratti dall’esperienza. La procedura di convalida del modello interno include un processo statistico efficace che consenta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di dimostrare alle loro autorità di vigilanza che i requisiti patrimoniali che risultano da tale modello sono appropriati. I metodi statistici utilizzati verificano l’appropriatezza della distribuzione di probabilità prevista non soltanto rispetto all’esperienza passata, ma anche rispetto a tutti i nuovi dati rilevanti e alle nuove informazioni relativi ad essa. La procedura di convalida del modello interno include un’analisi della sua stabilità ed in particolare la verifica della sensibilità delle sue risultanze a variazioni delle principali ipotesi sottostanti. Essa include altresì la valutazione dell’accuratezza, della completezza e dell’adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-124