Art. 122 · Standard di calibrazione

Art. 122

Standard di calibrazione

In vigore dal 25 nov 2009
Standard di calibrazione 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare per i modelli interni un periodo di tempo o una misura di rischio diversi da quelli di cui all’, paragrafo 3, nella misura in cui le risultanze del modello interno possano essere utilizzate da tali imprese per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità in modo da fornire ai contraenti e ai beneficiari un livello di protezione equivalente a quello di cui all’. 2.   Laddove possibile, le imprese di assicurazione e di riassicurazione derivano il requisito patrimoniale di solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal loro modello interno, utilizzando la misura del valore a rischio di cui all’, paragrafo 3. 3.   Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione non possono derivare il requisito patrimoniale di solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal loro modello interno, le autorità di vigilanza possono autorizzare l’uso di approssimazioni nel processo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nella misura in cui tali imprese possano dimostrare alle autorità di vigilanza che i contraenti beneficiano di un livello di tutela equivalente a quello di cui all’. 4.   Le autorità di vigilanza possono imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare il loro modello interno a portafogli di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziché interni, per verificare la calibrazione del modello interno e per controllare che le sue specifiche siano in linea con la prassi di mercato generalmente accettata.
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