Art. 12 · Imprese di riassicurazione che cessano l’attività

Art. 12

Imprese di riassicurazione che cessano l’attività

In vigore dal 25 nov 2009
Imprese di riassicurazione che cessano l’attività 1.   La presente direttiva non si applica alle imprese di riassicurazione che al 10 dicembre 2007 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l’attività. 2.   Gli Stati membri predispongono un elenco di tali imprese e lo comunicano a tutti gli altri Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-12