Art. 117 · Ritorno alla formula standard

Art. 117

Ritorno alla formula standard

In vigore dal 25 nov 2009
Ritorno alla formula standard Dopo aver ricevuto l’approvazione conformemente all’, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non ritornano a calcolare la totalità o una parte del requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, come previsto alla sottosezione 2, salvo in circostanze debitamente motivate e previa approvazione delle autorità di vigilanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-117