Art. 116
Responsabilità degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza
In vigore dal 25 nov 2009
Responsabilità degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza
Gli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzano la domanda di approvazione del modello interno da presentare alle autorità di vigilanza di cui all’ nonché la domanda di approvazione di eventuali modifiche rilevanti apportate successivamente a tale modello.
L’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza ha la responsabilità di porre in essere sistemi che garantiscano che il modello interno funzioni adeguatamente su base continuativa.
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