Art. 113 · Disposizioni specifiche per l’approvazione dei modelli interni parziali

Art. 113

Disposizioni specifiche per l’approvazione dei modelli interni parziali

In vigore dal 25 nov 2009
Disposizioni specifiche per l’approvazione dei modelli interni parziali 1.   Un modello interno parziale è approvato dalle autorità di vigilanza solo se soddisfa i criteri di cui all’ e le seguenti condizioni aggiuntive: a) il suo ambito limitato di applicazione è adeguatamente motivato dall’impresa; b) il requisito patrimoniale di solvibilità che ne risulta riflette in maniera più appropriata il profilo di rischio dell’impresa ed in particolare è conforme ai principi di cui alla sottosezione 1; c) la sua struttura è coerente con i principi di cui alla sottosezione 1, in modo tale che sia possibile la sua piena integrazione nella formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità. 2.   Quando valutano una domanda di utilizzazione di un modello interno parziale che si applica solo a taluni sottomoduli di un modulo di rischio specifico o solo a taluni dei settori di attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione per quanto concerne un modulo di rischio specifico o a parti di entrambi, le autorità di vigilanza possono richiedere all’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di presentare un piano di transizione realistico per l’estensione dell’ambito di applicazione del modello. Il piano di transizione indica il modo in cui l’impresa di assicurazione o di riassicurazione intende estendere l’ambito di applicazione del modello ad altri sottomoduli o settori di attività per garantire che il modello copra una parte predominante delle sue operazioni di assicurazione per quanto concerne tale modulo di rischio specifico.
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